Proposta di modifica n. 4.169 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 07/11/16

  Sopprimere i commi 7 e 8.

  Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.985,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 3.270 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.