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Proposta di modifica n. 4.17 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  9. Ai soggetti ai quali si applica l'articolo 17, comma 6, lettera d-bis, d-ter) e d-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da cessioni di cui alla lettera d-bis), d-ter), e/o d-quater) del comma sesto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è consentito di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 e successive modificazioni.