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Proposta di modifica n. 4.23 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  9. Per i soggetti ai quali si applica l'articolo 17, comma 6, lettera d-bis, d-ter) e d-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da cessioni di cui alla lettera d-bis), d-ter), e/o d-quater) del comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il limite di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 5.000.000 di euro.