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Articolo aggiuntivo n. 4.020 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.