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Articolo aggiuntivo n. 4.026 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile (Id. em. 4.010)

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Detrazione delle spese per inteneriti straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private).

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
    1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
    2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
    3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; Tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 del codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80 milioni di euro in ragione d'anno si provvede a valere sulle risorse individuate ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 15.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.