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Proposta di modifica n. 6.45 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 07/11/16

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali con le seguenti: ai sensi e nei limiti di cui al comma 3; sulle rate.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. È ammesso, su semplice richiesta del debitore e senza garanzia, il pagamento in rate mensili o trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata entro il trentesimo giorno dalla comunicazione dell'agente della riscossione e dell'ultima non oltre il 15 dicembre 2019. Entro centottanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il aggiorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, nei limiti di cui al primo periodo del presente comma. Non è ammesso il pagamento con compensazione di crediti d'imposta. Si decade dal beneficio di cui alla presente legge per omesso, carente o tardivo pagamento di due rate, anche non consecutive. Ai fini del presente comma si applica la disciplina del lieve inadempimento disposta dall'articolo 15-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando, in caso di carente versamento, l'obbligo di regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza;
   b) al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, sostituire le parole: di una rata con le seguenti: di due rate anche non consecutive;
   c) all'articolo 15, commi 1 e 2, sostituire le parole: 4.260, 4.185,5 e 2.970, rispettivamente, con le seguenti: 3.418,8, 3.603,3 e 3.403,3.