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Proposta di modifica n. 6.31 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 07/11/16

  Al comma 2, sopprimere le parole:, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

   Conseguentemente, al medesimo comma, e aggiungere in fine il seguente periodo: I giudizi pendenti sono sospesi e si intendono rinunciati con il versamento dell'unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b).