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Proposta di modifica n. 6.36 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai debitori che hanno estinto i carichi di cui al comma 1 anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, a partire dal 24 ottobre 2015 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 24 ottobre 2016, pari alla differenza tra l'ammontare effettivamente pagato e l'ammontare dovuto ai sensi del comma 1.
  8-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 8-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario ed è fruibile in dieci rate annuali di pari importo.
  8-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge 31 dicembre 2009, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  8-sexies. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità; tecniche per l'attuazione del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati.