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Proposta di modifica n. 6.115 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
   a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
   b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole:
è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.