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Articolo aggiuntivo n. 6.010 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.
(Fondo di risanamento fiscale delle società partecipate dagli Enti territoriali).

  1. Nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo di risanamento fiscale delle società partecipate dagli enti territoriali» con una dotazione di 100 milioni di euro nel 2017.
  2. Il Fondo, da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali, è finalizzato al risanamento delle situazioni erariali debitorie delle società a totale partecipazione pubblica, già definite da Equitalia, ed è utilizzabile per saldare tutto il debito erariale delle citate società, anche in deroga alle dichiarazioni eventualmente già presentate da dette società ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
  3. L'entità, i beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo, sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Unificata.
  4. Gli enti territoriali che richiedono lo stanziamento del fondo di risanamento fiscale delle società da essi partecipate, si impegnano a restituire l'entità richiesta in massimo dieci anni.
  5. L'indebitamento, per gli enti territoriali, non rileva ai fini del pareggio di bilancio.
  6. Gli enti territoriali che non intendono avvalersi del fondo di risanamento fiscale delle società partecipate, possono ottenere, previa richiesta in nome e per conto delle società da loro partecipate, dall'Agenzia delle entrate competente, un maggiore rateizzo del debito, fino ad un massimo del triplo delle rimanenti rate da saldare, rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 6 del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.