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Proposta di modifica n. 7.45 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.