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Proposta di modifica n. 7.23 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dai seguenti:
  «2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
  2-bis. È altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  2-ter. Limitatamente alle attività oggetto di ravvedimento o di dichiarazione, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sino alla data di perfezionamento del ravvedimento o di presentazione della dichiarazione».

  5-ter. Dopo il comma 10 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente:
  «10-bis. In caso di impugnazione ai sensi del Titolo II Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 degli atti di cui al comma 10 del presente articolo, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo solo nel caso in cui il contribuente non ottemperi agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato».

  5-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Su richiesta del contribuente l'Amministrazione finanziaria può emettere, per ciascun anno oggetto di regolarizzazione, più inviti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, più avvisi di accertamento e più atti di contestazione o provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, riferibili a distinte attività oggetto di regolarizzazione. Conseguentemente, la procedura di collaborazione volontaria può essere definita anche con riferimento ad una parte degli atti emessi».

  5-quinquies. Al comma 10 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: «la procedura di collaborazione volontaria non si perfezione e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente alle attività e agli anni oggetto di tale atto».
  5-sexies. In base a quanto disposto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, la validità della procedura di collaborazione volontaria internazionale non può essere subordinata all'adempimento di obblighi fiscali relativi ad attività detenute in Italia o a redditi di fonte italiana, non collegati alle attività estere, nonché alla definizione della procedura di collaborazione volontaria relativamente all'ambito nazionale.
  5-septies. Al comma 4 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole; «ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria» sono sostituite dalle parole: «ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, trasmette, alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati, le informazioni e i documenti concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria fino alla data in cui diviene effettivo lo scambio di informazioni, anche a seguito di richieste successive alla definizione della procedura di collaborazione volontaria».
  5-octies. In base alle norme ordinarie vigenti, a seguito dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, le società italiane con redditi imponibili oggetto di regolarizzazione depositati nel corso degli anni presso conti esteri di cui erano titolari effettivi i soci, possono iscrivere nella propria contabilità un credito verso soci di pari importo. La parte di tali redditi non rilevata come credito verso soci entro la definizione della procedura di collaborazione volontaria dovrà essere qualificata in capo ai soci come dividendo.
  5-novies. Dopo il comma 8 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti i seguenti commi:
  «8-bis. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, in deroga alle norme ordinarie, i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo determinano il valore delle consistenze di fine anno, ai fini del comma 8 del presente articolo e del comma 1 dell'articolo 4, utilizzando i valori di mercato indicati dalle banche nelle situazioni patrimoniali al 31 dicembre di ciascun anno e utilizzando il cambio fornito dalle stesse a tale data.
  8-ter. I contribuenti di cui al comma 8 del presente articolo possono riallineare il costo fiscale delle attività finanziarie oggetto della procedura di collaborazione volontaria al valore di mercato indicato dalle banche nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 versando un'imposta sostitutiva pari al 10 per cento di tale valore».