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Proposta di modifica n. 7.2 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In considerazione della particolare collocazione geografica del comune ove la moneta corrente utilizzata per le transazioni è il franco svizzero, le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, non si applicano ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia che detengono un conto in franchi svizzeri presso un istituto di credito italiano operante sul territorio dell'exclave che si sono avvalsi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.