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Articolo aggiuntivo n. 7.060 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Notificazioni ai contribuenti imposte per legge relative ad atti e avvisi tributari).

  1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
  «In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatico di Infocamere. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino ai 31 dicembre 2016 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. All'articolo 26, secondo comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole da: «risultante» a: «7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inserimento in INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
  5. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite dal 1o giugno alla data di entrata in vigore del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio alla casella PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notifica.
  6. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificati ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.
  7. Per le notificazioni di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso di pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA), di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017.