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Articolo aggiuntivo n. 7.09 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Termine di consegna ai contribuenti delle certificazioni uniche).

  1. All'articolo 4, comma 6-quater, dei decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.