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Articolo aggiuntivo n. 7.05 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Lavoratori in trasferta e trasfertisti).

  1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

  Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.255 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.180,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.265 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

nuova formulazione del 10/11/16

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Lavoratori in trasferta e trasfertisti).

  1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
   b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

  2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.