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Articolo aggiuntivo n. 7.046 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente;

Art. 7-bis.
(Sequestro del contante non dichiarato in entrata e in uscita dallo Stato).

  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 5.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. Per i nuclei familiari costituiti da 2 o più persone il limite complessivo è elevato a 7.500 euro. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.»;
   b) al comma 1 dell'articolo 6, sono soppresse le parole: «, di importo pari o superiore a 10.000 euro»;
   c) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «2. Il sequestro è eseguito su tutta la somma non dichiarata, come individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.»;
   d) i commi 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 6 sono soppressi;
   e) gli articoli 7 ed 8 sono soppressi;
   f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9. – (Sanzioni). – 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare non dichiarato, in eccedenza rispetto alle soglie di cui all'articolo 3. La sanzione si intende estinta con l'acquisizione all'Erario del denaro sequestrato.».

  2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, come modificato dal comma 1 del presente articolo si applicano dal 1o marzo 2017. L'Agenzia delle dogane provvede ad informare i soggetti in transito delle disposizioni di cui al presente articolo, mediante appositi avvisi redatti nelle principali lingue da essi utilizzate ed esposti con carattere di evidenza nei punti di entrata e di uscita del territorio nazionale.