presentato il 07/11/2016 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Vincenzo GAROFALO (AP-CPE-NCD-NCI) e altri
status: Inammissibile
testo emendamento del 07/11/16
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1.1) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»;
c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono aggiunte le parole: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 1.1), e».
2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 7,3 milioni di euro in ragione d'anno si provvede a valere sulle risorse individuate ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 15.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.