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Articolo aggiuntivo n. 7.065 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, primo comma, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
   b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1.1) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»;
   c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono aggiunte le parole: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 1.1), e».

  2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2017.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 7,3 milioni di euro in ragione d'anno si provvede a valere sulle risorse individuate ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 15.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.