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Articolo aggiuntivo n. 8.08 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. È altresì autorizzato, nel limite delle disponibilità di cui all'articolo 8, un intervento una tantum, in deroga anche a quanto previsto con l'accantonamento del 5 per cento, pari a 3 mensilità di indennità di mobilità in deroga, in favore dei lavoratori il cui trattamento, ai sensi del decreto ministeriale 1o agosto 2014, n. 83473, avevano superato i 3 anni al 31 agosto 2014 e che attualmente si trovano privi di qualsiasi strumento di protezione sociale.