Articolo aggiuntivo n. 8.08
al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 8.
presentato il 07/11/2016 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD)
testo emendamento del 07/11/16
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. È altresì autorizzato, nel limite delle disponibilità di cui all'articolo 8, un intervento una tantum, in deroga anche a quanto previsto con l'accantonamento del 5 per cento, pari a 3 mensilità di indennità di mobilità in deroga, in favore dei lavoratori il cui trattamento, ai sensi del decreto ministeriale 1o agosto 2014, n. 83473, avevano superato i 3 anni al 31 agosto 2014 e che attualmente si trovano privi di qualsiasi strumento di protezione sociale.