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Articolo aggiuntivo n. 11.06 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per favorire la prosecuzione del servizio gratuito di assistenza in materia previdenziale e fiscale reso dagli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152).

  1. All'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso «c-bis», della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: «in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale» con le seguenti: «con un punteggio, totalizzato sulla base delle attività individuate dal decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, non inferiore a 70.000 punti attività accertati in via definitiva dal Ministero dei lavoro e delle politiche sociali comprensivi degli interventi avviati con modalità telematiche».
  2. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 30 marzo 2001 dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente: « c-quater) le disposizioni di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 2 e alle lettere c-bis) e c-ter) comma 2 dell'articolo 16, non trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvalgano in via esclusiva di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi ed abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 70 per cento della popolazione italiana come accertata nell'ultimo censimento nazionale».
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.