Proposta di modifica n. 12.2 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le risorse riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 febbraio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che non siano state utilizzate per il completamento funzionale degli interventi programmati, sono destinate, alla realizzazione di iniziative a favore delle popolazioni rom e sinti. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, a favore delle Prefetture sedi degli ex Commissariati delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, n. 3676, 3677 e 3678 e 1o giugno 2009, n. 2776 e 3777. L'assegnazione è effettuata con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2-ter. Per le iniziative volte alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2-bis potranno essere, altresì, utilizzate le eventuali economie derivanti dai ribassi offerti nell'ambito delle procedure di gara già espletate o comunque conseguite in relazione alle previsioni dei quadri economici di progetto, secondo le modalità di cui al presente articolo.
  2-quater. Le eventuali risorse ancora giacenti sulle contabilità speciali a suo tempo istituite a favore degli ex Commissari delegati sono assegnate, per le medesime finalità, alle Prefetture già sedi dei Commissariati delegati secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale di cui al comma 1.

nuova formulazione del 10/11/16

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 maggio 2008).

  1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 febbraio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle Prefetture sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678 e 1o giugno 2009, nn. 3776 e 3777.
  2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.