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Proposta di modifica n. 13.4 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per quindici anni» e le parole: «o cessano entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 1o gennaio 2016 o cesseranno in anni successivi».
   2) al comma 150, le parole: «all'80 per cento di quello riconosciuto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a quello riconosciuto dal comma 1 il capoverso dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012».
   3) al comma 151, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017 ovvero entro il 31 dicembre di ogni altro anno di cessazione» e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Entro trenta giorni dalla data di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle notizie di cui al primo periodo del presente comma il Gestore dei servizi energetici, il GSE SpA, rinnova automaticamente la qualifica di impianto a fonti posseduta con riferimento al periodo di godimento del nuovo incentivo».
  4-ter. All'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, recante «Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.», sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di combustibili fossili, quelle riferibili al solo superamento dei limiti di legge ammessi con le seguenti modalità: fino allo 0.5 per cento della soglia consentita, il recupero dei solo CV eccedenti; oltre lo 0.5 per cento e fini alla soglia dei due punti percentuali, di cui al punto k dell'Allegato 1, il recupero del triplo dei soli CV eccedenti».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, infine, le parole: e delle agroenergie.