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Proposta di modifica n. 13.11 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di agevolare le nuove forme di impresa che favoriscono l'economia circolare, per le start-up innovative agricole e per quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende assolto qualora le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.