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Proposta di modifica n. 13.23 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
  «3-bis. Per i piccoli birrifici di cui al comma 3-ter l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione annua:
   a) fino a 5.000 hl/anno: riduzione del 50 per cento;
   b) superiore a 5.000 ma non a 10.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
   c) superiore a 10.000 ma non a 20.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
   d) superiore a 20.000 ma non a 40.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
   e) superiore a 40.000 ma non a 50.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.

  3-ter. Per piccoli birrifici si intendono i birrifici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
   a) indipendenza legale ed economica da qualsiasi birrificio, stabilita sulla base di appositi criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
   b) utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
   c) produzione annua non superiore a 50.000 hl/anno»;
   b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di scarico di magazzino, nel quale sono assunti in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza introdurre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata ai sensi del periodo precedente.
  7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto conto anche delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria. La commissione, prima dell'adozione del decreto di cui al comma 7-bis, esprime parere sull'idoneità delle procedure di controllo stabilite dal medesimo decreto a non introdurre ulteriori oneri amministrativi per le imprese. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione».

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 4.258 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.183,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.268 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.968 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.