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Proposta di modifica n. 13.20 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'istituto in persona di un suo rappresentante, autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti in questione. Il verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto verbale notarile è dovuta in misura fissa.