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Articolo aggiuntivo n. 13.026 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/11/16

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Accertamento delle economie e riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2016, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti ed i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.
  2. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 1 sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.
  3. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 1.