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Proposta di modifica n. 2.3 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/11/16

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».