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Proposta di modifica n. 3.3 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/11/16

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il limite del coefficiente di ammortamento pari al 6,5 per cento necessario per l'applicazione della maggiorazione del costo di acquisizione di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015 n. 208, non si applica alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».