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Articolo aggiuntivo n. 46.05 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 46.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 08/11/16

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

  1. I commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. È istituito il Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità, di seguito denominato Fondo, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1o febbraio 2000 con un limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il Fondo è destinato in particolare al finanziamento di:
   a) programmi di ricerca e innovazione in materia di agricoltura biologica;
   b) strumenti di informazione per gli operatori dell'agricoltura biologica;
   c) strumenti per l'educazione al consumo dei prodotti biologici.

  2-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di cui ai punti a), b) e c) di cui sopra. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese ammissibili a valere sulla quota della dotazione del Fondo.
  2. Il comma 3 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dai seguenti:
  «3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  3-bis. L'accertata omissione del versamento del contributo di cui al comma 1 è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto, con una sanzione pari la doppio della differenza dovuta rispetto a quanto prescritto; il versamento effettuato dopo la scadenza prescritta dal comma 3 è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prescritto dal comma 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni di cui al presente comma.».

  3. All'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla rubrica 13, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è soppressa la seguente voce: «Legge 23 dicembre 1999, n.488, articolo 59, comma 2».

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 295 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».