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Proposta di modifica n. 61.3 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 61.
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/11/16

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro».
  5-ter. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.
  5-quater. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2016, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti e i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.
  5-quinquies. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 5-quater sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.
  5-sexies. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 5-quater.