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Articolo aggiuntivo n. 33.01 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 09/11/16

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.
  2. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, trattenuto d'ufficio sull'indennità parlamentare.
  3. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.
  4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  7. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:
   n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;
   n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione dei vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;
   n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna».

  8. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).
  9. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.
  10. I trattamenti pensionistici comunque denominati conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  11. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.