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Proposta di modifica n. 54.1 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 54.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/11/16

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e gli standard operativi, nonché i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
  1-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.