Articolo aggiuntivo n. 92.01
al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 92.
presentato il 09/11/2016 in II Giustizia della Camera da Walter VERINI (PD) e altri 19 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 09/11/16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 92-bis.
(Destinazione dei proventi delle manifatture carcerarie).
1. All'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, tra le entrate della cassa delle ammende rientra l'intero ammontare dei proventi delle manifatture carcerarie affluito nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, annualmente assegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della giustizia, in base alla normativa vigente, e successivamente versato in apposito conto della cassa.