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Articolo aggiuntivo n. 21.01 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 21.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/11/16

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016- 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.