Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 21.04 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 21.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/11/16

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo da ripartire per la messa in sicurezza nelle aree interessate da depositi di rifiuti)
.

  1. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi. Le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino già cofinanziati dalle Regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

  Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.