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Articolo aggiuntivo n. 61.01 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 61.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/11/16

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Norme in materia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

  1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.