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Articolo aggiuntivo n. 7.01 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 7.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/11/16

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servivi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
   b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente: «2) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.»;
   c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono aggiunte le parole: «quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e».

  2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.