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Articolo aggiuntivo n. 28.01 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 09/11/16

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Esenzione restituzione somme percepite).

  1. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici, ai soggetti che hanno contratto patologie asbesto correlate nonché agli eventuali superstiti in caso di decessi già intervenuti in relazione a patologie asbesto correlate, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.