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Articolo aggiuntivo n. 35.05 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 35.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/11/16

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere).

  1. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.
  2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.