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Proposta di modifica n. 42.2 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 42.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/11/16

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Al fine di favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, così come certificati dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ai datori di lavoro privato che le assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda e alle condizioni di cui al successivo comma 6, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal presente comma.
  6. Il beneficio contributivo di cui al comma 5 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2017, di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,74 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,35 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 580 mila euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 5.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 288,26 milioni di euro per l'anno 2019, di 288,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 299,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni a decorrere dal 2023.