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Proposta di modifica n. 48.2 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 48.

testo emendamento del 09/11/16

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il premio è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza della richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui. Il premio è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per i soli nuclei familiari che si trovino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 13.000 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.