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Proposta di modifica n. 2.3 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/11/16

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2-quater;
   b) alla lettera c) dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1.1. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 275 milioni di euro per l'anno 2018, di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro annui dal 2020 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.