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Articolo aggiuntivo n. 29.01 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 10/11/16

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per favorire lo sviluppo dei fondi pensione e la previdenza complementare).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati alla crescita del Paese, quali la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche, ovvero la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con decreto di cui al precedente comma 1, sono individuate a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
  3. Per il sostegno delle misure indicate dai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, adottano iniziative dirette a favorire gli investimenti di cui al comma 2 del presente articolo, previa analisi e valutazione da parte del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011, al fine di realizzare un adeguato e stabile rendimento economico – finanziario di quota parte dei fondi di garanzia. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, da parte dei fondi pensione e degli enti previdenziali interessati. Al Comitato è affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e informazione poste in essere dai fondi pensione e dagli enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorziare le iniziative di investimento dei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, autonomamente, le iniziative medesime.
  4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in favore del Comitato di cui al precedente comma e per i successivi anni 2018 e 2019 è assegnato un contributo di 4 milioni di euro, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.