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Proposta di modifica n. 64.1 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 64.

testo emendamento del 10/11/16

  Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
  10-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
  10-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.