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Proposta di modifica n. 67.20 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 67.
  • status: Id. em. 67.1

testo emendamento del 10/11/16

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione, che tengano in considerazione le minori esigenze di tutela fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa e che non determinino eccessivi costi ed aggravi per gli operatori».