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Proposta di modifica n. 1.107 al ddl S.119 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 09/11/16

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Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso «5-bis» inserire il seguente:

        «5-bis. 1. Per i parchi nazionali dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono istituite con priorità le rispettive aree marine protette con le modalità previste dalla presente legge attraverso la modifica del rispettivo decreto istitutivo. Le modifiche al decreto istitutivo per la riclassificazione come parco nazionale con estensione a mare e l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli standard vigenti nelle altre aree marine protette, sono definite secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».