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Proposta di modifica n. 1.21 al ddl C.4110 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/11/16

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
   b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».