Proposta di modifica n. 11.201 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 11.
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testo emendamento del 15/11/16

sharingList();Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 11. - (Estensione della garanzia assicurativa) - 1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e una ultrattività almeno decennale per gli esercenti la professione sanitaria che cessino l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

        2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o di un suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività».