Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 43.6 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 43.
  • status: VEDI 44.0.1
argomenti:    

testo emendamento del 17/11/16

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Interventi per la sicurezza delle residenze universitarie)

        1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità dei servizi relativi al diritto allo studio universitario nelle regioni Marche ed Umbria, le spese relative agli interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza delle residenze studentesche universitarie gestite dalle agenzie per il diritto allo studio delle due regioni, le connesse spese di progettazione e tecniche sono a carico del fondo di cui all'articolo 4 del presente decreto.

        2. I termini procedimentali relativi ai finanziamenti concessi ma non ancora erogati ai sensi della legge n. 338 del 1990 a favore delle agenzie per il diritto allo studio universitario delle regioni Marche ed Umbria per la realizzazione e/o la riqualificazione delle residenze studentesche universitarie, sono sospesi fino alla presentazione da parte delle stesse di nuova progettazione esecutiva e comunque entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

        3. Le agenzie per il diritto allo studio universitario di Marche ed Umbria presentano al commissario straordinario ed ai vice commissari di cui all'articolo 2 del presente decreto, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, un piano straordinario di dettaglio per la messa a norma sismica delle residenze studentesche universitarie, da finanziare prioritariamente mediante rimodulazione delle risorse .già assegnate di cui alla legge n. 388 del 1990, ed in caso di necessita attraverso il fondo di cui all'articolo 4 del presente decreto».