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Proposta di modifica n. 44.46 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 44.
  • status: Ritirato
argomenti:  

testo emendamento del 17/11/16

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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, per le attività degli uffici dei Comuni di cui all'Allegato 1 relative agli adempimenti amministrativi e tecnici per la ricostruzione, possono essere distaccate unità di personale delle strutture di protezione civile delle Regioni nonché possono essere assunte dai medesimi unità di personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti alla data del 24 agosto 2016 in ragione di una unità per i Comuni fino a 5000 abitanti e due unità per quelli con più di 5000 abitanti ricorrendo prioritariamente alle graduatorie a tempo indeterminato e poi a quelle a tempo determinato dei Comuni e delle Province-Enti di Area Vasta della stessa regione.

        8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite di spesa di 3 milioni euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».